DIPLOMI RILASCIATI
Al termine dei nostri corsi di formazione, al superamento dei relativi esami, saranno rilasciati Diplomi o attestati che certificano le competenze acquisite. Il corsista al termine del percorso formativo sarà fornito di tesserino tecnico personale e inserito nell’albo istruttori dell’Ente C.S.E.N. rientra nello SnaQ (Sistema Nazionale Alta Qualità) modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi della Scuola dello Sport del CONI.

Il C.S.E.N. inoltre è stato ufficialmente incluso nell’elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola. Pertanto, in questo ambito, le iniziative formative sono riconosciute dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).

VALIDITÀ DEI DIPLOMI
Molte leggi regionali ormai sanciscono che nelle scuole di danza, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina, precisando, che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati:
– da Enti pubblici o eventuali titoli accademici
– dalla Regione
– dalle Federazioni Nazionali
– dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
I diplomi rilasciati hanno validità in quanto emessi direttamente dal Centro di Formazione C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

ISTRUTTORI SI, MA CON QUALE TITOLO?
Si raccomanda ai Rappresentati legali delle ASD/SSD di tener conto che, nell’ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi (istruttori, allenatori, maestri, ecc.), per le leggi vigenti nel nostro Paese gli unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:
• facoltà di scienze motorie o isef
• federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI
• enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
I titoli non rilasciati dai suddetti Enti non hanno validità legale per l’espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro.
Tale condizione comporta, sotto gli aspetti fiscali, l’impossibilità di applicare la norma dei rimborsi forfettari di spesa secondo le modalità stabilite dalla Legge 342/2000, pertanto, tale attività viene configurata quale commerciale / professionale e, quindi, soggetta all’applicazione della normativa ENPALS.
Sulla base di tale indirizzo, si evidenzia che anche sotto il profilo assicurativo si potrebbe verificare una condizione in cui la Compagnia di Assicurazione potrebbe non riconoscere la risarcibilità di un eventuale danno di sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore.

Conversione dei diplomi

Sei un insegnante ma non hai un abilitazione valida come richiesto dall’attuale legislazione in materia Sportiva?
Vuoi metterti in regola richiedendo un titolo valido sulla base del tuo CV o su Diplomi/titoli privati conseguiti?
Scrivici a csen@europeandanceacademy.it per richiedere la Conversione del Diploma!